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Giovedì 12 Maggio 2011 15:45
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Appalti e Contratti/Normativa
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Procedure selettive e accesso agli atti degli altri concorrenti
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sentenza T.A.R. Lazio - Latina n. 381 del 28/04/2011
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Sulla possibilità dei terzi di opporsi all'accesso agli atti nell'ambito di una procedura selettiva inerente la nomina di un dirigente amministrativo.
1. Procedimento amministrativo - Partecipazione - Accesso agli atti - Opposizione del terzo - Condizioni e limiti
1. Nell'ambito di un procedimento volto alla nomina del dirigente dell'area amministrativa dell'ente, la circostanza che i documenti di cui è stato chiesto il rilascio riguardino un terzo non legittima il diniego qualora si tratti evidentemente di documenti che non contengano cd. "dati sensibili". La circostanza, invero, che un terzo abbia negato il suo consenso all'ostensione della documentazione richiesta, adducendo che essa contenga "documenti personali", non legittima il diniego, dato che l'accesso non è subordinato al consenso del soggetto cui eventualmente si riferiscano gli atti che ne formano oggetto se non venga indicato quali siano i "documenti personali" che esigenze di tutela della riservatezza sottrarrebbero all'accesso.
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N. 381/2011 Reg. Prov. Coll.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
sul ricorso n. 1254 del 2010, proposto da A. C., rappresentata e difesa dall'avvocato Liliana Tari, presso il cui studio in Latina, piazzale Gorizia n. 11, è elettivamente domiciliata;
il consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Esposito, presso il cui studio in Latina, largo Torre Acquedotto n. 145, è elettivamente domiciliato;
T. F., non costituita in giudizio;
della nota 26 novembre 2010 prot. 5372 del direttore generale recante diniego di accesso ai documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. La ricorrente è dipendente del consorzio intimato presso il quale presta servizio nella categoria C1, posizione economica C1.
In particolare ella è assegnata all'ufficio ragioneria e personale (area finanziaria servizi generali) dal 1° agosto 2003.
Nel ricorso all'esame ella espone che: a) è responsabile dell'ufficio ragioneria e personale; b) in data 13 ottobre 2010 alla controinteressata è stato attribuito l'incarico di Dirigente dell'area amministrativa del consorzio; c) in data 27 ottobre 2010 ella presentava "richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione" al fine di ottenere il riconoscimento di mansioni superiori (che, si legge nella richiesta, corrispondono a quelle assegnate dal 13 ottobre 2010 alla controinteressata); d) in data 28 ottobre ella presentava una istanza di accesso con cui chiedeva "l'accesso agli atti del procedimento di assunzione in servizio del Dirigente area amministrativa e degli atti di inquadramento dello stesso nei ruoli del consorzio e di ogni altro atto connesso e presupposto"; nella istanza faceva presente di essere il soggetto che "da anni, in autonomia e con responsabilità e funzioni apicali" ricopriva le funzioni attribuite alla controinteressata; e) con nota 26 novembre 2010 il Direttore generale del consorzio respingeva l'istanza nel presupposto che essa fosse preordinata "ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente" e riguardasse "documenti amministrativi contenenti informazioni relative a terzi".
2. Di qui il ricorso all'esame con cui la ricorrente chiede l'annullamento della nota 26 novembre 2010 e il riconoscimento del suo diritto all'accesso alla documentazione richiesta contestando la legittimità della motivazione del diniego oppostole.
3. L'amministrazione si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Le motivazioni del diniego di accesso opposto alla ricorrente sono infatti infondate.
Anzitutto non può certamente sostenersi che l'istanza fosse volta a un controllo generalizzato sull'attività dell'ente, dato che essa aveva e ha ad oggetto gli atti di un singolo procedimento, vale a nell'ambito di un procedimento volto alla nomina del dirigente dell'area amministrativa dell'ente;
si tratta quindi non solo di una vicenda circoscritta ma soprattutto di una vicenda che interessa la ricorrente che, prestando servizio nell'area amministrativa e risultando titolare di laurea in economia e commercio, appare almeno astrattamente in possesso di un curriculum che le avrebbe permesso di aspirare a quel posto (anche indipendentemente da quanto da lei sostenuto in ordine all'esercizio da lungo tempo delle relative mansioni).
Né la circostanza che i documenti di cui è stato chiesto il rilascio riguardino un terzo non legittima il diniego qualora si tratti evidentemente di documenti che non contengano cd. "dati sensibili"; nella specie si tratta VA infatti di atti della procedura di reclutamento di un pubblico dipendente e non è quindi ipotizzabile che in linea generale nei casi come questo essi possano essere sottratti ad accesso da parte di terzi qualificati che aspirino al reclutamento nella medesima posizione organizzativa. Né la circostanza - evidenziata nella fattispecie - che la controinteressata, interpellata, abbia negato il suo consenso all'ostensione della documentazione richiesta, adducendo che essa contenesse "documenti personali", legittima il diniego, dato che l'accesso non è subordinato al consenso del soggetto cui eventualmente si riferiscano gli atti che ne formano oggetto e non è indicato quali siano i "documenti personali" che esigenze di tutela della riservatezza sottrarrebbero all'accesso; al riguardo deve ribadirsi che, venendo in rilievo una questione di reclutamento di personale, non si comprende quali possano essere i "documenti personali" e quali i dati "sensibili" da proteggere.
5. In conclusione il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, annulla il diniego di accesso impugnato e, per l'effetto, ordina l'esibizione della documentazione richiesta.
Condanna il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro - Presidente
Santino Scudeller - Consigliere
Davide Soricelli - Consigliere, Estensore
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Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)